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TASSAZIONE AGEVOLATA PER LAVORO NOTTURNO – 2010

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Settembre 8, 2010

TASSAZIONE AGEVOLATA PER LAVORO NOTTURNO

Il Decreto Legge n. 93 del 2008 ha introdotto, tra le altre cose, un’imposta sostitutiva del 10% per le somme erogate ai dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.
Questo regime di tassazione è stato poi prorogato anche per gli anni 2009 e 2010 limitatamente però ai premi di produttività.
Successive circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che:
• rientrano nel regime di tassazione agevolato anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni (…stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni rappresenta di per se’ una forma di efficienza organizzativa.);
• anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario (sempreché le prestazioni di lavoro notturno siano legate ad elementi connessi alla produttività ed efficienza) rientrano nell’aliquota agevolata del 10%.
La Risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010 ha definitivamente chiarito che in quest’ultimo caso devono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito anche la retroattività di tale interpretazione per gli anni 2008 e 2009.
In molti casi i datori di lavoro avevano dato una interpretazione diversa e restrittiva, assoggettando il compenso ordinario a tassazione ordinaria.
In questi casi i datori di lavoro dovranno consegnare ai lavoratori una certificazione che attesti l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva, dopo di ché il lavoratore avrà a sua disposizione soluzioni diverse (a seconda dell’anno di percepimento di dette somme e del fatto che abbia presentato oppure no la dichiarazione dei redditi) per far valere la tassazione più favorevole.
Ricordiamo che per l’anno 2008 l’importo massimo da poter assoggettare ad imposta sostitutiva era di € 3000,00 con un reddito lordo per il 2007 non superiore ad € 30.000,00 e di € 6.000 per il 2009 e 2010 con un reddito lordo per l’anno 2008 e 2009 non superiore ad € 35.000,00.

Vediamo le varie soluzioni che un lavoratore ha a propria disposizione per far valere la tassazione più favorevole.

• Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730_UNICO): è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973 all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
• Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi: è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973 all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
• Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730: è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.
• Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi: è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione. Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973 all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

Gli Uffici del Ce.Se.S. Srl, convenzionato con CAAF CGIL Toscana, sono a disposizione di tutti coloro che dovessero trovarsi nelle condizioni di dover applicare la tassazione più favorevole prenotando un appuntamento tramite il n. verde gratuito 800 730 800 oppure recandosi in una delle nostre sedi presenti sul territorio provinciale.

Argomenti: CAAF, CE.SE.S., CGIL, lavoro notturno |