« Lavoro: CGIL, indennità precari fallita, su 34mila domande solo 9mila accolte | Home | Guggiari sul referendum: “Straordinaria prova di civismo” »
CEDOLARE SECCA
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Giugno 13, 2011
NOVITA’ – CEDOLARE SECCA
Con questa nuova imposta sugli affitti cambia poco per gli inquilini, mentre invece per i proprietari con redditi medio-alti sono previsti notevoli vantaggi fiscali.
L’unica novità, non da poco, è però la possibilità di colpire la massiccia evasione fiscale che nel settore, secondo analisi recentissime, è quantificabile nell’83,7% dei redditi immobiliari.
Per i proprietari non in regola con la registrazione dei contratti o che dichiarano al fisco un affitto minore, il 6 giugno 2011 è scaduto il termine, fissato dalla legge, per sanare la situazione.
Dai dati in possesso del SUNIA poche situazioni sono state sanate, perché molti proprietari continuano a sperare su assenza di controlli e verifiche fiscali.
Certamente chi non l’ha fatto e permane nell’irregolarità rischia di vedere trasformato il contratto illegittimo in una locazione di durata 4 anni + 4 con un affitto molto contenuto pari a tre volte la rendita catastale, notoriamente assai bassa e non rispondente al valore di mercato dell’immobile.
In questo caso, per godere dei benefici di legge, l’inquilino deve presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita denuncia, indicando con precisione l’ubicazione dell’immobile e la sua rendita catastale.
E se non si è a conoscenza dei dati di cui sopra è bene rivolgersi agli uffici del CE.SE.S. (CAAF CGIL senese) per verificare la convenienza e per compilare il modello F24 per versare il primo acconto entro il 6 luglio.
COSA SI DEVE SAPERE
VADEMECUM DEI DIRITTI (…POCHI) E DEI VANTAGGI (…SCARSI) PER L’INQUILINO
SU CEDOLARE SECCA E CONTRATTI IRREGOLARI
CHE FARE DAL 7 GIUGNO 2011
Dal 7 aprile 2011 i proprietari persone fisiche di immobili locati ad uso abitativo possono optare per la cedolare secca sui redditi dagli affitti.
COSA SI DEVE ASPETTARE L’INQUILINO?
• potrà ricevere dal proprietario una comunicazione, tramite lettera raccomandata, con la quale viene informato che lo stesso ha optato per l’applicazione della cedolare secca;
• la comunicazione deve obbligatoriamente contenere la rinuncia del proprietario a richiedere aumenti di qualsiasi natura e titolo per tutto il periodo in cui opta per il nuovo regime fiscale (clausole Istat, aumenti per lavori, aumenti scadenzati nel tempo di canoni e degli oneri accessori se integrati nel canone), altrimenti è inefficace e rende non valida fiscalmente l’opzione. In caso di più proprietari la rinuncia vale comunque per tutti gli aumenti, indipendentemente dal fatto che abbia optato per la cedolare uno solo dei proprietari.
CONTRATTI IN NERO E IRREGOLARI
Il proprietario che ha in corso:
• contratti scritti e non registrati
• contratti non scritti e non registrati
• contratti registrati ma per un importo minore di quello realmente pagato dall’inquilino
• comodati fittizi
aveva sessanta giorni di tempo, a partire dal 6 aprile 2011. Tale termine è scaduto il 6 giugno 2011, pertanto dal 7 giugno i proprietari che non hanno sanato l’irregolarità rischiano pesanti sanzioni.
SANZIONI CHE SCATTANO DAL 7 GIUGNO 2011
Il proprietario che non ha provveduto a registrare entro il 6 giugno queste situazioni di irregolarità del contratto sarà obbligato ad un contratto che ha le seguenti caratteristiche:
• durata 4 anni + 4;
• canone di affitto non superiore al triplo della rendita catastale con aggiornamento Istat del 75% a partire dal secondo anno.
CHE PUO’ FARE L’INQUILINO
• verifica della raccomandata del locatore che opta per la cedolare secca;
• controllo, dal 7 giugno 2011, della mancata sanatoria delle situazioni irregolari da parte del proprietario. L’avvenuta registrazione può essere verificata mediante accesso al cassetto fiscale dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
• verifica della rendita catastale dell’immobile locato;
• nel caso di mancata registrazione della locazione da parte del proprietario, registrazione della locazione da parte dell’inquilino, come obbligato in base all’art. 3 comma 8 del D. Lgs. 23/2011. Come previsto dalla circolare 26/E va presentata all’ufficio apposita denuncia in doppio originale unitamente al modello 69 debitamente compilato;
• applicazione del canone come determinato dalla legge;
• eventuali azioni giudiziali.
COSA CAMBIA ECONOMICAMENTE PER L’INQUILINO SE IL PROPRIETARIO OPTA PER LA CEDOLARE
• il canone contrattuale rimane invariato;
• non dovrà più pagare l’imposta di registro e di bollo sulla locazione, per la parte a suo carico;
• non dovrà più pagare, per la parte a suo carico, le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto;
• non dovrà pagare aumenti Istat e ogni altro aumento (per lavori, per incrementi comunque scadenzati, per oneri accessori se conglobati nel canone, ecc.) decorrenti da gennaio 2011. Ove fossero già stati applicati aumenti scattati prima dell’opzione vanno restituite le relative somme già percepite dal proprietario.
• per l’inquilino fiscalmente non cambia nulla.
Gli uffici del CE.SE.S. s.r.l. (CAAF CGIL senese) sono a disposizione per fornirti ulteriori chiarimenti in materia: Siena tel. 0577-254900 – Abbadia San Salvatore tel. 0577-778054 – Colle di Val d’Elsa tel. 0577-924565 – Montepulciano tel. 0578-74141 – Poggibonsi tel. 0577-936165.
Argomenti: CAAF, CE.SE.S., cedolare secca, CGIL |