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Detrazioni e tracciabilità per la lotta all’evasione
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Gennaio 14, 2020
La Finanziaria 2020 ha introdotto una importante novità.
A partire da quest’anno, infatti, la detrazione Irpef del 19% relativa agli oneri (sostenuti per spese sanitarie, per istruzione, funebri, per attività sportive per ragazzi, veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ecc), è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili come carta di debito/di credito/prepagata.
Queste spese, quindi, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa nella dichiarazione dei redditi.
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali e per dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. In pratica per quest’ultime resta ferma la possibilità di pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione.
Quindi, per riassumere, le detrazioni IRPEF al 19% in dichiarazione dei redditi (dpr 917/1986, articolo 15), dal 2020:
• si applicano sempre in forma piena, senza modifiche, alle spese sanitarie, indipendentemente da metodo di pagamento e redditi.
• Si applicano in forma piena a mutuo prima casa, prestiti o mutui agrari, erogazioni liberali come sopra definite, a condizione che il pagamento avvenga in forma tracciabile, senza paletti di reddito.
• Si applicano in forma piena, a condizione che il pagamento sia tracciabile, a tutti coloro che hanno redditi fino a 120mila euro.
• Si riducono, fra i 120mila euro e i 240mila euro, sempre a condizione che il pagamento sia tracciabile.
• Si azzerano sopra i 240mila euro.
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