In particolare, l’articolo 23 prevede, a partire dal 5 marzo, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a quindici giorni.La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori (anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori) con i figli di età non superiore ai 12 anni.Si può accedere ai congedi a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore e a condizione che non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. Il suddetto limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. L’indennità riconosciuta per i periodi di congedo fruiti è rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente. Per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è possibile fruire del congedo, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni. In questo caso non si ha diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.Genitori dipendenti del settore privatoNel caso di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, la novità principale rispetto al congedo parentale ordinario, riguarda il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo), nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.L’Inps chiarisce che per lo speciale congedo COVID-19, il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. In questo caso però la frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non è prevista la fruizione in modalità oraria. Pertanto, per quanto riguarda il calcolo delle giornate fruite, saranno computati nel limite complessivo i sabati, le domeniche e le giornate festive eventualmente ricadenti nel periodo richiesto ovvero ricompresi tra due frazioni di congedo.L’altra novità prevista dal decreto è la possibilità per i genitori di fruire del congedo anche nei casi in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per il congedo parentale ordinario dall’art. 32 del D.lgs n. 151/2001. I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni, che vogliano fruire del congedo COVID-19 (sia a conguaglio che a pagamento diretto), devono presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’Inps, tramite la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.L’Istituto precisa che nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, ai genitori che abbiano superato i limiti individuali e di coppia, i relativi datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento dell’indennità. Appena saranno adeguate le procedure informatiche da parte dell’Inps, resta l’obbligo per i genitori di presentare l’apposita istanza.La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020. Pertanto, l’Istituto sembra prevedere la possibilità di retrodatare la domanda soltanto per i genitori che abbiano superato i limiti individuali e di coppia. A tal proposito l’Inca ha chiesto chiarimenti alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali.Nel caso di genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, la domanda di congedo COVID-19 deve essere presentata solamente al proprio datore di lavoro e non all’Istituto. Per i genitori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, l’Inps chiarisce che questi non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19. Pertanto, i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione saranno considerati d’ufficio come congedo COVID-19 e i datori di lavoro non dovranno computare tali periodi a titolo di congedo parentale. Gli stessi datori di lavoro, per qusti periodi, devono inoltre anticipare per conto dell’Istituto una indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista. Nei casi di pagamento diretto l’indennità sarà erogata dall’Inps.
Al momento della domanda, il richiedente deve autocertificare le seguenti condizioni.Il congedo COVID-19, infatti, è fruibile a condizione che:
non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Genitori dipendenti del settore pubblico
Nella circolare, l’Inps precisa che le modalità di fruizione del congedo COVID-19 per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Le domande di congedo non dovranno pertanto essere presentate all’Inps ma all’Amministrazione pubblica.
Genitori iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, legge n. 335/95) e genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps
Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, legge n. 335/95), è stata prevista una maggiore tutela rispetto al congedo parentale obbligatorio che prevede un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.
Infatti, la norma riconosce a questi genitori il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La stessa tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età (nel congedo parentale ordinario l’indennità è pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età). I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti già previsti per le ipotesi dei congedi parentali.
Per queste categorie di lavoratori, l’articolo 23 del decreto legge n. 18/2020 non prevede la sussistenza del requisito rispettivamente di un minimo contributivo e della regolarità contributiva, ma comunque permane l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella Gestione previdenziale Inps di appartenenza.
L’Istituto pertanto precisa che, per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata, si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/86-TUIR), e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande di congedo COVID19, l’Inps precisa che i lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, possono inoltrare richiesta all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.
Invece, dovranno presentare apposita domanda (che potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020), per richiedere il congedo COVID-19:
i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale;
le lavoratrici autonome iscritte all’Inps, che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale;
i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Queste categorie di lavoratori, nelle more delle implementazioni procedurali, possono comunque fruire del congedo COVID-19. Infatti, viene specificato dall’Istituto che anche se la domanda è stata presentata in un momento successivo, questa coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo non superiore a 15 giorni.
Inoltre, l’Istituto precisa che, per queste categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo (giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020), anche se ricadenti durante il periodo di sospensione disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19. I suddetti periodi saranno computati ed indennizzati dall’Istituto al 30% come congedo parentale.
Anche i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’Inps al momento della domanda di congedo COVID-19 dovranno autocertificare che:
non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
L’Inps ricorda infine che il decreto legge n.18/20 ha previsto un limite di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020 e, pertanto, l’accoglimento delle richieste di congedo COVID-19 è soggetto al suddetto limite.