« Dal 1 Aprile domande per i Bonus 600 euro e i congedi parentali/ Bonus Baby Sitting | Home | Emergenza Covid-19: Misure straordinarie per mamma e papà che lavorano, fissa un appuntamento con il Patronato INCA »
Indennità COVID-19 – Inps, da domani il via alle domande
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 31, 2020
Indennità COVID-19 – Inps, da domani il via alle domande
Con la circolare n. 49, pubblicata oggi sul sito istituzionale, l’Inps fornisce le prime istruzioni per l’invio delle richieste di sostegno al reddito rivolte ad alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati, le cui attività lavorative sono colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Istituto precisa che la prestazione economica non concorre alla formazione del reddito e il periodo di fruizione non è coperto da contribuzione figurativa e non dà diritto all’assegno per il nucleo familiare. I beneficiari sono:
- liberi professionisti, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata. Ai fini dell’accesso all’indennità il richiedente non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritto, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
- lavoratori del settore agricolo, che abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
- lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.
L’Inps precisa inoltre che le indennità COVID-19 “non sono tra esse cumulabili” e non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza. Inoltre sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza. Sono altresì incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità.
Per quanto riguarda i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l’indennità COVID-19 invece è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di Collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità. Stessa compatibilità è prevista tra indennità DIS COLL o NASpI e COVID-19 per i lavoratori stagionali dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità COVID-19 sono compatibili e cumulabili con la fruizione derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno.
Nella stessa circolare, l’Inps avverte inoltre che è stato prorogato al 1° giugno il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nel 2020, in applicazione del D.L. n. 18/2020. Pertanto, le richieste saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.
Il medesimo decreto dispone, infine, anche la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL. Quindi, in deroga alle previsioni normative previgenti l’emergenza sanitaria, il termine di 68 giorni è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Tale disposizione si applica per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Argomenti: CGIL, INCA, patronato |