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Tutela Inail per chi lavora nei progetti utili alla collettività

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 31, 2020

da inca.it

Lavoratori percettori Rdc – Lavoratori percettori Rdc Tutela Inail per chi lavora nei progetti utili alla collettività

Con la circolare n. 10 del 27 marzo 2020, l’Inail fornisce le istruzioni per avviare la copertura assicurativa Inail dei percettori del reddito di cittadinanza coinvolti nei progetti utili alla collettività (Puc), precisando che il relativo premio speciale unitario giornaliero, non frazionabile, per l’anno 2020, è pari a euro 0,90, oltre l’addizionale pari all’1% (art. 181, d.p.r. n.1124/1965). Il premio è calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Ai beneficiari del Reddito di cittadinanza impegnati nelle attività rientranti nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (PUC) oggetto del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, si applica la tutela assicurativa Inail, garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, lett. m) della Costituzione, con onere posto a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sono posti a carico dei comuni o delle unioni di comuni, titolari dei Progetti utili alla collettività, tutti gli adempimenti connessi con la gestione del rapporto assicurativo nei confronti dell’Inail, compresi quelli relativi alle prestazioni che l’Istituto deve erogare in caso di infortunio o malattia professionale. La copertura assicurativa garantisce, infatti, tutte le prestazioni erogate dall’Inail in caso di infortunio o malattia professionale, compreso l’infortunio in itinere.

La denuncia di infortunio deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. L’obbligo del comune o dell’unione di comuni, titolare del PUC di dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o una prognosi superiore ai trenta giorni, si intende assolto con l’invio all’Inail della denuncia di infortunio per via telematica.

Il comune o l’unione di comuni deve inviare la comunicazione dei dati dell’infortunio ai soli fini statistici se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L’assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, comunicando al comune o all’unione di comuni, l’identificativo e la data di rilascio del certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, e a denunciare la malattia professionale al soggetto promotore.

L’Inail precisa che i soggetti assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali con il premio speciale giornaliero di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2020, n. 5 sono i seguenti:

1) i beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) tenuti a offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei PUC a titolarità dei comuni o delle unioni di comuni, nel contesto del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale;

2) i beneficiari del RdC che non siano tenuti a rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorative rientranti nei PUC, ma che possono aderire volontariamente ai Progetti nell’ambito dei percorsi concordati con i competenti servizi dei comuni;

3) i soggetti coinvolti volontariamente nei Progetti, ma non beneficiarie del Reddito di cittadinanza, in condizioni di povertà individuate con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inail ricorda infine che il decreto legge Cura Italia del 17 marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus, “ha disposto per due mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e dei relativi termini. Nello stesso periodo sono pertanto sospesi anche gli adempimenti e i termini indicati nella circolare”.

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