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Prestazioni previdenziali: Inps, sospensione decorrenza termini di decadenza
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Aprile 6, 2020
Prestazioni previdenziali
Inps, sospensione decorrenza termini di decadenza
Con la circolare n. 50 del 4 aprile, l’Inps comunica che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli di certificazione del diritto a dette prestazioni, nonché per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto – anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto – e rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338 del 1962.
In particolare:
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori cosiddetti precoci e di APE sociale, presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020. Al riguardo, l’Inps precisa che l’invio dell’esito delle domande presentate sarà effettuato anche successivamente al 30 giugno 2020, in considerazione del numero delle richieste e dei tempi necessari per il completamento dell’istruttoria.
Conseguentemente, per il 2020, rientrano nel cosiddetto secondo scrutinio le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata dei lavoratori precoci presentate dal 2 giugno 2020 al 30 novembre 2020 e per APE sociale presentate dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020.
Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per persone affette da malattie professionali, derivanti da esposizioni all’amianto, presentate dopo il 31 marzo 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate entro il 31 marzo 2020.
Le richieste di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, presentate dopo il 1° maggio 2020 ed entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri e del differimento del trattamento pensionistico anticipato, si considerano presentate entro il 1° maggio 2020.
Anche le domande di pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, i cui termini di presentazione, indicati nell’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, scadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, ancorché presentate oltre tali termini, e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano utilmente presentate entro tali termini.
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni e il titolare può chiedere conferma per periodi della stessa durata. La conferma dell’assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono considerate nuova domanda.
L’articolo 34 del menzionato decreto-legge n. 18/2020 esplica effetti con riguardo alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano nell’arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell’assegno, siano essi quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa. In tali ipotesi, il differimento opera relativamente al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020.
Peraltro, considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, l’Inps chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge. In tale contesto si precisa che l’interessato può comunque presentare la domanda di conferma, tenuto conto che sono attivi i consueti canali di comunicazione telematica con l’Istituto.
Nell’ipotesi suddetta sarà disposta centralmente, a titolo provvisorio, l’emissione di un mandato aggiuntivo di importo pari al netto corrisposto nell’ultimo mese di validità dell’assegno. Ove l’assegno di invalidità venga confermato, tale importo dovrà essere conguagliato, a cura delle Strutture territoriali, con gli arretrati derivanti dalla ricostituzione dell’assegno stesso. Restano salve le azioni di recupero nel caso di corresponsione di ratei eventualmente non dovuti.
Sospensione dei termini di decadenza anche per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia (regolamentato dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338), che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020. Pertanto, dal 2 giugno 2020 gli interessati sono rimessi nei predetti termini conservando il diritto alle condizioni dell’originale piano di ammortamento. La sospensione non si applica per le accettazioni dei provvedimenti già decorsi alla data del 23 febbraio 2020, per le quali gli operatori delle Strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni in materia.
Infine, sospensione dei termini di decadenza per l’accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto, in riferimento agli iscritti al Cassa ex INADEL, che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020. Anche in questo caso, la sospensione non si applica per le accettazioni dei provvedimenti già decorsi alla data del 23 febbraio 2020, per le quali gli operatori delle Strutture territoriali procederanno secondo le ordinarie disposizioni in materia.
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