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D.L. “Rilancio Italia”: congedo e bonus figli/e
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Maggio 26, 2020
Congedo parentale Covid 19 prolungato, astensione non retribuita fino a riapertura scuole, bonus baby sitter raddoppiato e utilizzabile anche per centri estivi e strutture ricreative (dettagliate nella norma). Sono le principali novità in materia di conciliazione lavoro famiglia ai tempi del Coronavirus inserite nel dl Rilancio (articolo 72 del dl 34/2020).
In dettaglio, raddoppia il congedo parentale con causale Covid, che sale a complessivi 30 giorni (prima erano 15) sempre retribuito al 50% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa, utilizzabile dai dipendenti genitori con figli fino a 12 anni, dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020. Questo beneficio è riconosciuto anche agli iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi assicurati INPS. I 30 giorni possono non essere consecutivi ma non è prevista frazionabilità a ore. I 30 giorni sono aggiuntivi rispetto ai sei mesi ordinari di congedo facoltativo (dlgs 151/2001).
Come era già previsto nel decreto “Cura Italia”, non si può utilizzare questo congedo se nel nucleo familiare c’è un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Astensione non retribuita per dipendenti del privato con figli fino a 16 anni. Secondo la norma possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di chiusura delle scuole: in questo caso, non percepiscono retribuzione ma mantengono il posto di lavoro. Il dl 18/2020 (Cura Italia) lo prevedeva solo nel caso di figli fra 12 e 16 anni, mentre la nuova formulazione generalizza il diritto ai genitori con figli fino a 16 anni. Questo congedo è riconosciuto in aggiunta ai 30 giorni retribuiti al 50%. Quindi, i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli fino a 12 anni possono prima utilizzare i 30 giorni di congedo parentale straordinario retribuito al 50%, e successivamente stare a casa in congedo non retribuito fino a quando non riaprono le scuole, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e con divieto di licenziamento. Se invece il figlio è fra i 12 e i 16 anni, si può utilizzare solo il congedo non retribuito.
In aggiunta a questi benefici, il decreto Rilancio Italia raddoppia il bonus baby sitter, che passa da 600 a 1.200 euro (e da mille a 2mila euro per medici, infermieri, e dipendenti della sanità). Può essere usato anche per l’iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido, previsto nell’articolo 1, comma 355, legge 232/2016, come modificato dalla manovra 2020.
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