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Reddito di Emergenza: le istruzioni dell’Inps
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Giugno 5, 2020
Termine per le domande il 30 giugno
Con la circolare n. 69 del 3 giugno, l’Inps fornisce indicazioni applicative per le domande del Reddito di Emergenza (REM), misura introdotta nell’ultimo decreto n. 34/2020, in favore delle famiglie in difficoltà economica a causa dalla pandemia.
La domanda per il Rem deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 giugno da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Il beneficio sarà erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Se la richiesta è già stata presentata entro il 31 maggio, visto che la procedura telematica per l’inoltro delle richieste è operativa da diversi giorni, saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se l’inoltro avverrà nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.
L’accesso al Rem è condizionato dai requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali che il nucleo familiare deve possedere congiuntamente al momento della presentazione della domanda. L’Inps avverte che i dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità autodichiarati in domanda potranno essere sottoposti a controllo; pertanto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda i requisiti economici, questi sono relativi all’intero nucleo familiare come individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem (art. 3 D.P.C.M. n. 159/13). Ai fini della verifica dei requisiti, sono considerate valide le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. (non è valida, ai fini della richiesta del Rem, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto).
Il nucleo familiare inoltre deve essere in possesso di un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Per il mese di aprile, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio varia in ragione del numero dei componenti il nucleo: è pari a 400 euro per un adulto; 560 se la famiglia è composta di due adulti; 640 euro se i componenti sono 3 (due adulti e un minorenne); 720 euro se quattro (due adulnti e due minorenni); fino ad arrivare a 840 euro se nel nucleo è presente una disabile grave o non autosufficiente.
Il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019, verificato al 31 dicembre 2019, deve risultare inferiore a 10.000 euro, ma tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, deve essere inferiore a 15.000 euro.
Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n.34/2020 e con le pensioni dirette o indirette. Tuttavia, l’Inps precisa che se viene riconosciuto il diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem, il Rem percepito non sarà considerato un indebito in quanto al momento della domanda la titolarità della pensione non sussisteva.
Il Rem è invece compatibile con:
- l’assegno ordinario di invalidità,
- i trattamenti pensionistici assistenziali (ad esempio l’assegno sociale)
- i trattamenti assistenziali non pensionistici, (ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984).
Sussiste inoltre l’incompatibilità del Rem se nel nucleo familiare, uno o più membri risultino titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
L’Inps precisa che nei, casi di presenza nel nucleo familiare di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o posti in FIS, la verifica del requisito reddituale viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore (desumibile dalle denunce aziendali), tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse. Infine, il Rem è incompatibile con la percezione, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di Cittadinanza.
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