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👀OCCHIO ALL’INDENNITÀ

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 30, 2021

Indennità onnicomprensive nel Decreto sostegni

Pubblicato: 30 Marzo 2021 da www.inca.it

Il messaggio Inps n. 1275 del 25 marzo 2021 fornisce le prime indicazioni sulle ulteriori misure di sostegno, contenute nel decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, per far fronte alle gravi difficoltà dovute al protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19. Il provvedimento prevede specifiche indennità una tantum e onnicomprensive per alcune categorie di lavoratori e la semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpi fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, l’articolo 10, comma 1 del decreto 41 del 22 marzo 2021, ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di 2.400 euro per i soggetti che ne hanno già beneficiato perché rientranti già nelle categorie previste dal precedente provvedimento (decreto legge 137/2020, convertito in legge 176/2020).

Si tratta di:

L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è prevista anche per lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di:

Il sussidio spetta anche ai lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo, dal 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con un reddito, nel 2019, non superiore a 75.000 euro. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con un reddito, nel 2019, non superiore a 35.000 euro.

Lo stesso decreto ha disposto l’erogazione dell’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro anche ai lavoratori elencati, che abbiano già beneficiato delle indennità, i quali non devono presentare una nuova domanda per poter fruire dell’indennità una tantum, poiché l’Inps provvederà ad erogarla loro con le stesse modalità precedentemente indicate. Per quanti invece non ne abbiano precedentemente fruito, possono fare richiesta all’Inps entro il 30 aprile.

Per quanto riguarda la NASpI, il decreto Sostegni ha stabilito che dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore dello stesso) al 31 dicembre 2021, non è richiesto il requisito del possesso delle trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

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