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Reddito di Emergenza: domande fino al 31 maggio
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Aprile 28, 2021
Prorogato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande per il riconoscimento del Reddito di Emergenza (REM).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso al Reddito di Emergenza di cui all’articolo 12 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il cui termine perentorio di presentazione era stato fissato al 30 aprile 2021, ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande al 31 maggio 2021. E’ quanto fa sapere l’Inps con una nota pubblicata ieri sul sito istituzionale, ricordando che il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito e sarà riconosciuto a domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19 e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente. Al momento della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida.
Con il messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021, aveva riassunto i requisiti che il richiedente deve possedere congiuntamente:
– essere regolarmente residente in Italia (la norma non prevede una durata minima di permanenza e il requisito è verificato solo per colui che richiede il beneficio);
– avere un reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore alla soglia corrispondente all’importo del beneficio, aumentato di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU;
– un valore del patrimonio mobiliare familiare nel 2020 (verificato al 31 dicembre 2020), inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE;
– un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro (valore ISEE in fase istruttoria, verificato dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).
L’Istituto previdenziale pubblico ricorda che il Rem non è compatibile:
– con le indennità Covid 19 previste dall’art. 10 del D.L. n. 41/2021;
– con le prestazioni pensionistiche dirette o indirette, fatta eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
– con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
– con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepiti al momento della domanda.
In assenza del diritto al Rem e in alternativa ad esso, il D.L. n. 41/2021 prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, abbiano terminato la NASpI e la DIS COLL e che siano in possesso dei requisiti elencati di seguito:
– il componente del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI e della DIS COLL nel periodo indicato, deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
– il componente del nucleo familiare, al momento di presentazione della domanda, deve essere in possesso di una DSU in corso di validità, con valore ISEE ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.
Inoltre, il componente del nucleo familiare che ha terminato la NASpI e la DIS COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, non deve essere titolare:
– di una delle indennità Covid 19 (art. 10 D.L. n. 41/2021);
– di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021);
– di un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021).
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