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Covid-19: Rifinanziati i congedi parentali
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Ottobre 25, 2021
L’articolo 9 del decreto fiscale (n. 146/2021), entrato in vigore il 22 ottobre, ha prolungato fino al 31 dicembre 2021, i congedi parentali straordinari Covid, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi con figli minori di 14 anni, ai quali sia stata sospesa la didattica in presenza o che siano in quarantena a causa del virus.
Il congedo è retribuito con una indennità pari al 50% della retribuzione e può essere fruito in modalità oraria e giornaliera, alternativamente da uno dei due genitori (mai negli stessi giorni), ed è coperto da contribuzione figurativa. La prestazione ha effetto retroattivo a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022. I congedi parentali già fruiti dai lavoratori prima del 22 ottobre, data di entrata in vigore del decreto, possono essere convertiti in congedi parentali Covid.
I requisiti dell’età (under 14) e della convivenza, non si applicano per chi ha figli con disabilità grave, accertata secondo la legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali è stata sospesa l’attività didattica in presenza o che sono ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per il lavoratore genitore di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto ad astenersi dal lavoro, alternativamente con l’altro genitore, senza corresponsione di retribuzione o indennità, né contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto, quindi, alla conservazione del posto di lavoro.
Per la fruizione del congedo, i genitori di figli minori di 14 anni, devono rispettare tutti i seguenti requisiti:
• avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
• avere un lavoro per il quale non è prevista la possibilità di svolgimento in modalità agile;
• il figlio per il quale si fruisce del congedo, deve essere minore di anni 14;
• il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo, devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso.
Ricordiamo che per poter usufruire del congedo, deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si richiede la prestazione:
• infezione da SARS Covid-19;
• quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
• sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per il lavoratore genitore di figli con disabilità grave non sono richiesti né la convivenza né il limite dei 14 anni, ma andranno comunque rispettati tutti gli altri requisiti previsti.
In attesa della circolare dell’Inps e dell’avvio della procedura telematica, vi invitiamo a rivolgervi alla sede più vicina del Patronato Inca.
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