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Lavoratori autonomi dello Spettacolo: al via l’Indennità di disoccupazione
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Gennaio 17, 2022
Lavoratori autonomi dello Spettacolo: al via l’Indennità di disoccupazione
Pubblicato: 17 Gennaio 2022 da www.inca.it
I lavoratori autonomi dello Spettacolo possono fare domanda dell’indennità di disoccupazione (cosiddetta ALAS). Lo rende noto l’Inps, in un comunicato stampa pubblicato oggi sul sito istituzionale.
La nuova tutela, introdotta dal decreto sostegni-bis (articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) copre i casi di disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed è erogata per un massimo di 6 mensilità. L’importo è pari al 75% del reddito medio mensile (calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione).
Nello specifico, i destinatari della prestazione sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui all’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) non devono avere in corso rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).
b) non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’“APE sociale”.
c) non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza.
d) hanno maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità.
e) non devono aver percepito un reddito superiore a 35 mila euro nell’anno precedente alla presentazione della domanda.
https://www.youtube.com/watch?v=v4B_cOkduvs
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