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INDENNITÀ ISCRO PER LAVORATORI AUTONOMI: DAL PRIMO MAGGIO
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Aprile 19, 2022
INDENNITÀ ISCRO PER LAVORATORI AUTONOMI: DAL PRIMO MAGGIO
Sarà riattivata la procedura online per presentare la domanda di indennità (ISCRO), destinata ai lavoratori autonomi che hanno perso reddito
A decorrere dal 1° maggio 2022 sarà riattivata la procedura online per presentare la domanda di indennità (ISCRO), destinata ai lavoratori autonomi, che abbiano perso reddito, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, con la legge di bilancio 2021 n. 178 (legge di Bilancio 2021). Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 1569 del 7 aprile scorso, ricordando che il servizio era stato interrotto dal 31 ottobre dello scorso anno.
Pertanto, a partire da maggio sarà possibile inoltrare le richieste che potranno pervenire fino alla scadenza prevista del 31 ottobre prossimo. L’Istituto previdenziale precisa inoltre che l’accesso al beneficio è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023 e quindi non potranno richiederla coloro i quali abbiano già usufruito della prestazione nello scorso anno.
Per il 2022, la domanda di indennità ISCRO potrà essere utilmente presentata non soltanto da chi non ne ha fatto richiesta lo scorso anno ma anche da coloro che pur avendo inoltrato la domanda nel 2021 non hanno potuto usufruire della prestazione perché la richiesta è stata respinta, oppure l’indennità è stata revocata.
L’Inps ricorda, infine, che per la verifica dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente, in sede di presentazione della domanda, il richiedente deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto. In tale ultima ipotesi, l’Inps prenderà in considerazione i dati reddituali in suo possesso.
I requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità ISCRO sono i seguenti:
- Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione altre forme previdenziali obbligatorie.
- Non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
- Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.
- Avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro.
- Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
- Essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
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