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Invalidi civili: stabiliti i limiti di reddito oltre i quali l’assegno mensile è incompatibile con l’attività lavorativa
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Febbraio 21, 2008
L’incompatibilità dell’assegno mensile degli invalidi civili parziali con lo svolgimento dell’attività lavorativa opera solo nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente supera €. 8000 ed il reddito da lavoro autonomo €. 4.800.
L’INPS, al quale il patronato INCA aveva sollecitato un parere nel merito, afferma che lo svolgimento di attività lavorativa con reddito non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, come previsto dal T.U. in materia di imposte dirette, fa mantenere lo stato di disoccupazione e di conseguenza il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa.
Per qualsiasi chiarimento in merito invitiamo i cittadini e i lavoratori interessati a recarsi presso le sedi del patronato INCA-CGIL.
Messaggio INPS n° 3043-2008
Argomenti: CGIL, INCA, invalidità |