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Dimissioni volontarie: dal 5 marzo si presentano solo telematicamente

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Marzo 6, 2008

Le dimissioni volontarie rappresentano un atto unilaterale con cui il lavoratore esprime la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro previa l’effettuazione di un periodo di preavviso.

La nuova norma è stata introdotta anche su sollecitazione delle organizzazioni sindacali per stroncare una prassi in atto che chiedeva ai lavoratori di firmare, al momento dell’assunzione, una lettera di dimissioni in bianco

I CENTRI, AD OGGI, ABILITATI ALL’INVIO DELLE DIMISSIONI SONO:
LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
I CENTRI PER L’IMPIEGO
I COMUNI

Il lavoratore pubblico e privato che intende dimettersi deve recarsi ad un centro abilitato, il centro provvederà all’invio telematico delle dimissioni al Ministero il quale darà un numero progressivo alla richiesta avanzata.

Al lavoratore verrà consegnata la ricevuta dell’invio del suo modulo di dimissioni ed una copia dello stesso.

La copia del modulo deve essere portata od inviata al datore di lavoro entro i quindici giorni dall’invio al Ministero, altrimenti le dimissioni sono nulle, come sono nulle se vengono presentate senza utilizzare il modello ministeriale. In questi casi il datore di lavoro dovrà informare il lavoratore affinché le dimissioni siano date in modo conforme alla legge.

Le dimissioni per giusta causa sono escluse e devono necessariamente essere scritte direttamente dal lavoratore.

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Categoria e agli Uffici Vertenze Legali delle Camere del Lavoro.

UFFICI VERTENZE LEGALI

 

Argomenti: CGIL, dimissioni, Ufficio vertenze |