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Lavoratrici madri: novità per il congedo di maternità
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Settembre 5, 2007
E’ stato modificato, in senso favorevole alle lavoratrici madri, il criterio di computo del periodo di congedo obbligatorio ordinario di maternità.
Finora l’Inps aveva sempre affermato che il computo dei due mesi di astensione precedenti il parto doveva essere calcolato partendo dalla “data presunta del parto” ed includendola nel calcolo.
Ne derivava che l’astensione obbligatoria “normale”, oggi congedo di maternità ordinario, era pari a cinque mesi: due mesi prima della data presunta del parto, includenti la data dell’evento se coincidente, e tre mesi dopo il parto, decorrenti dal giorno successivo della data stessa.
Ma una sentenza della Corte di Cassazione del 2001 ha fornito invece un diverso criterio di conteggio dei giorni, più favorevole, appunto, alle lavoratrici madri, e questa interpretazione giurisprudenziale viene ora assunta dall’Inps.
Di conseguenza, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto va calcolato senza includere la data presunta del parto.
Ovviamente lo stesso criterio di computo andrà applicato anche nel caso di lavoratrici autonome e per le iscritte alla Gestione separata Inps, ricordando che per queste due categorie di lavoratrici non è prevista l’astensione obbligatoria bensì un indennizzo.
Argomenti: CGIL, donne, INCA, maternità |