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CCNL dipendenti imprese di pulizia: firmato il rinnovo
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Dicembre 27, 2007
Per i circa 500 mila dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multi servizi, senza contratto da 30 mesi, il 19 dicembre scorso è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro.
La mediazione del Ministro del Lavoro Cesare Damiano e della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, con il contributo della D.ssa Erminia Viggiani, è stata in particolare decisiva per garantire ad imprese e lavoratori un quadro di regole che contribuirà a dare maggiore certezza e trasparenza al settore, contrastando fenomeni di lavoro nero e dumping contrattuale di procedure d’appalto al di sotto del costo del lavoro previsto dal contratto nazionale.
Con il recepimento da parte del Ministero delle proposte contenute nell’avviso comune sottoscritto dalle parti sociali, è stata sbloccata la trattativa, che ha permesso di affrontare in modo costruttivo tutti gli aspetti legati al rinnovo del contratto.
Nel merito l’ipotesi di accordo si articola sui seguenti contenuti:
– Sfera di applicazione: si è riscritto la norma della cogenza contrattuale e dell’inscindibilità delle norme, dando applicazione ai protocolli aggiuntivi del 2003 sottoscritti con il movimento cooperativo, Fise e Confai.
– Nella classificazione si sono recepiti i profili professionali richiamati nei citati protocolli aggiuntivi del 2003, rigettando il tentativo della controparte di introdurre figure del settore socio sanitario (come OSA, ATA, OTA, ecc.) che appartengono ad altri contratti.
– Si sono valorizzati con un apposito parametro retributivo gli addetti ad attività ausiliare in ambito scolastico e sanitario.
– Si è rivisto l’istituto dell’apprendistato mantenendo al minimo di legge i periodi di apprendistato per i bassi livelli, migliorando le normative e le condizioni retributive (2 livelli sotto), è stata recepita la norma di legge sulla malattia, è stato previsto il parere di conformità tramite gli enti bilaterali. L’apprendista part-time non potrà essere assunto a meno di 20 ore settimanali.
– Sul part-time si sono migliorate le norme ed i trattamenti per l’utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche. In caso di prestazione elastica il lavoratore riceverà un compenso per lavoro supplementare maggiorato del 29,5%. E’ prevista la possibilità di revoca delle clausole elastiche e flessibili in caso di instaurazione di altro rapporto di lavoro e nei casi previsti dalla legge sui congedi parentali; si è introdotto il principio che, nella giornata, il lavoratore non potrà avere una prestazione inferiore alle 2 ore; si è introdotto un diritto di priorità per i lavoratori che chiedono di aumentare l’orario lavorativo, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, con la relativa informazione a RSA/RSU.
– Si è rivisto l’articolato sul lavoro a tempo determinato, somministrazione e lavoro e contratto di inserimento facendo riferimento alle normative di legge, si è mantenuta la percentuale massima di utilizzo riferita al singolo appalto.
– Sull’orario di lavoro, così come previsto dall’art. 7 del DL 66/2003, si è garantito un riposo giornaliero di 8 ore a coloro che fanno la prestazione giornaliera frazionata in due riprese. E’ prevista la possibilità di derogare, nei casi previsti dalle casistiche, al riposo di legge settimanale massimo per 4 volte nell’arco dell’anno per ciascun lavoratore. La prestazione in giorno di riposo sarà compensata con la maggiorazione dello straordinario festivo.
– Ai lavoratori immigrati sarà garantita la possibilità di cumulare ferie e permessi, oltre alla possibilità di accedere alle ore del diritto allo studio per la conoscenza della lingua italiana.
– Si è migliorato il quadro del sistema di relazioni, confermato il modello di contrattazione di secondo livello, si è introdotta la commissione per le pari opportunità e le norme per l’elezione dei lavoratori responsabili della sicurezza. Si è stabilizzata l’operatività dell’organismo paritetico attraverso la mensilizzazione del finanziamento pari ad euro 0,50 per i lavoratori oltre le 20 ore settimanali ed euro 0,25 per coloro che svolgono meno di 20 ore settimanali, con l’individuazione dei progetti operativi da sviluppare, oltre all’attivazione degli organismi bilaterali territoriali.
– In materia di provvedimenti disciplinari si è proceduralizzato con maggior certezza la contestazione dei provvedimenti disciplinari.
– Si è modificata la norma sull’incremento automatico biennale.
– La riduzione d’orario è stata inserita nell’articolo sulle ferie.
– Per favorire l’adesione alla previdenza complementare si sono richiamati nel contratto i fondi contrattuali costituiti dalle parti a cui i lavoratori potranno aderire ed aver riconosciuta la quota a carico delle aziende, senza dover cambiare il loro fondo di appartenenza.
– L’incremento salariale concordato sulla base dell’accordo del 23 luglio 1993, per la durata economica di 4 anni e sette mesi, è, al secondo livello, parametro 109, di 95 euro mensili sul minimo tabellare ripartiti in tre trance e di ulteriori 20 euro mensili sotto la voce EDAR utile ai fini del calcolo della paga globale mensile (tale elemento retributivo compensa il mancato riconoscimento dell’una tantum per il periodo pregresso). Le tranche sono: 35 euro + 10 di EDAR dall’1-1-08, 30 euro + 5 di EDAR dal 1-1-09, 30 euro + 5 dal 1-6-09.
“Il sindacato – spiega la FILCAMS CGIL di Siena – ha saputo contrastare con fatica e con la grande forza di mobilitazione della categoria (come non ricordare la grande manifestazione del giugno 2006 a cui hanno partecipato oltre 30.000 lavoratori) l’attacco dei datori di lavoro ai diritti dei lavoratori e pervenire alla sigla dell’ipotesi di’accordo. Nei prossimi anni dovremo lavorare molto, anche attraverso una pratica concreta delle relazioni sindacali a tutti i livelli, per fare in modo che non si ripetano durate di rinnovi lunghe ben 30 mesi”.
Siena, 27 dicembre 2007
Argomenti: CGIL, contratti, FILCAMS |