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CCNL turismo Confindustria: firmato il primo contratto unificato dell’industria turistica
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Febbraio 5, 2008
Finalmente, dopo più di due anni dalla sua scadenza naturale, domenica 3 febbraio, si è firmata l’ipotesi di accordo del primo CCNL dell’Industria Turistica, contratto che unifica quelli stipulati sino ad ora separatamente con Federturismo e AICA.
Questo è un primo successo che va nella direzione della semplificazione contrattale.
Prima di entrare nel dettaglio dei contenuti dell’ipotesi d’accordo, è bene sottolineare un dato politico non irrilevante: per la prima volta il contratto siglato con le associazioni aderenti a Confindustria registra un significativo differenziale da quello sottoscritto con Confcommercio, aprendo un nuovo scenario nel settore turistico.
VIGENZA CONTRATTUALE Resta immutata la scadenza del 31 dicembre 2009
INCREMENTI SALARIALI E CLASSIFICAZIONE
L’aumento al IV livello, riparametrato, è di 141 euro con queste erogazioni:
88 euro dal 1/1/08
25 euro dal 1/1/08
28 euro dal 1/1/09
Tale importo assorbe l’indennità di vacanza contrattuale sin qui erogata.
Nella definizione della nuova classificazione si è anche concordato due elementi che avranno un ulteriore riflesso sul salario:
l’assorbimento al 6° super (che diviene D1) del vecchio 6° livello.
Con l’elaborazione definitiva della classificazione prevista per il 31 ottobre 2008 scatterà anche, dopo 10 mesi per coloro già in servizio, dopo 24 per i nuovi assunti, l’automatico passaggio di livello dal vecchio 7° ( ora D2) al nuovo livello D1 ( il vecchio 6 super).
La nuova classificazione si sviluppa in 4 aree, a loro volta suddivise in 2 o 3 livelli.
In questa fase di avvio si è sostanzialmente mantenuto il vecchio inquadramento (abbiamo solo eliminato qualche vecchia figura inesistente ed introdotto il motoscafista, il somelier e qualche altra qualifica).
Abbiamo però allegato al contratto la proposta delle controparti relativa ad una più radicale definizione delle qualifiche presenti nel settore.
Al secondo livello si dovrà ora, in tempi rapidi, avviare un confronto, al fine di concertare proposte condivise da portare al tavolo nazionale.
Entro il 31 ottobre 2008 il tavolo nazionale riaprirà il confronto negoziale in modo da giungere ad un accordo che integrerà il CCNL per una definitiva, ed innovativa, classificazione.
BILATERALITA’
Viene introdotto il sostegno al reddito, costituito con un versamento obbligatorio a carico delle aziende pari allo 0,25 % della retribuzione.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Si passa dall’attuale 0,55% a 1,65% a carico dell’azienda.
Resta fermo lo 0,55 a carico del lavoratore.
ASSISTENZA INTEGRATIVA
Dal 1 luglio 2008 il versamento a carico delle aziende sarà di 10 euro in misura identica anche per i part time.
DIRITTI SINDACALI
Rimane immutato il numero dei componenti le RSU, vi è però ora l’impegno contrattuale a ridefinire le regole nel prossimo CCNL.
Si è concordato che i permessi sindacali per la partecipazione ai Direttivi sono cumulabili con quelli di RSA/RSU.
MERCATO DEL LAVORO
Apprendistato
Vi è la completa equiparazione dell’apprendista al restante personale in termini di diritti.
Vi è un allungamento del periodo di apprendistato a
54 mesi per ex 2 e 3 livello ( B2 e C1 )
48 mesi per ex 4 livello (C2)
42 mesi per ex 5 livello (C3)
30 mesi per ex 6 livello (D1)
Il salario di avvio sarà di un solo livello inferiore a quello di destinazione, livello quest’ultimo che si raggiungerà dopo:
30 mesi per ex 2 e 3 livello ( B2 e C1 )
26 mesi per ex 4 livello (C2)
24 mesi per ex 5 livello (C3)
18 mesi per ex 6 livello (D1)
La percentuale di conferma a tempo indeterminato è fissata nell’85%.
Part time
Si è fissato il tetto massimo di ore supplementari in 130 ore, fermo restando la volontarietà del lavoratore/lavoratrice.
Terziarizzazione
Oltre a definire il percorso di confronto in caso di terziarizzazione, si stabilisce la regola che ai lavoratori/lavoratrici che svolgono prestazioni in servizi terzializzati deve essere erogata dalla azienda appaltatrice analoga retribuzione dei lavoratori/lavoratrici della azienda appaltante.
Lavoratori stranieri
Viene agevolato il ricongiungimento familiare attraverso la possibilità di cumulare ferie e permessi in modo tale da programmare periodi di assenza dal lavoro più prolungati.
Orario di lavoro
Vengono demandate le eventuali deroghe al dl 66/2003 relative all’orario di lavoro tutte al secondo livello di contrattazione con specifico accordo “complessivo e inscindibile” sottoscritto da tutte le OO.SS. stipulanti il CCNL.
Franco Capaccioli, Segretario generale FILCAMS CGIL Siena
Ecco il testo integrale del CCNL:
ccnl-testo-unico-turismo-confindustria.doc
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