« Epifani: “Sta arrivando una valanga, migliaia di famiglie a rischio. E il governo non fa nulla” | Home | Epifani: “In prima linea contro il razzismo al tempo della crisi” »
Maternità fuori dal rapporto di lavoro
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Novembre 24, 2008
Non ha diritto al riscatto del periodo di maternità e paternità chi è già pensionato alla data di entrata in vigore del T.U. (DLgs 151/2001)
La facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità, anche verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, nonché dei periodi di congedo parentale, spetta a coloro che al 27 aprile 2001 non erano titolari di trattamento di pensione. L’INPS chiarisce nella sua circolare (n. 100/2008) le conseguenze della modifica introdotta dalla legge finanziaria 2008 al trattamento previdenziale dei periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità e per congedo parentale.
L’art. 2, comma 504, della legge 244/2007 ha stabilito che ai fini della sussistenza del diritto all’accredito e al riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo di paternità, oltre che il possesso del quinquennio contributivo al momento della domanda di accredito e riscatto, occorre la condizione di soggetto attivo, ossia non titolare di pensione alla data di entrata in vigore del DLgs 151/2001 fatta eccezione dell’assegno e della pensione di invalidità.
Per ulteriori informazioni: Patronato INCA CGIL Siena, La Lizza 11, tel. 0577-254842
Argomenti: CGIL, INCA, maternità, paternità, servizi |