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Fondo sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro

di Ufficio Stampa CGIL Siena | Febbraio 23, 2009

Il nuovo DM su tipologie e requisiti per l’accesso al Fondo

Un provvedimento, quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2009 n. 26 (D.M. 19.11.2008  su “Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime dei gravi infortuni sul lavoro”), sul quale l’INCA non può che ribadire le perplessità circa la diversità tra norma istitutiva del fondo e i decreti attuativi.
L’art.  1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, ha istituito il Fondo “…al  fine  di  assicurare  un  adeguato e tempestivo sostegno ai familiari  delle  vittime  di gravi incidenti sul lavoro…”, mentre i decreti di attuazione restringono i beneficiari “…ai familiari superstiti del lavoratore deceduto…” .
Il beneficio è riferito ad eventi verificatisi tra il 1°gennaio 2007 (tesi da noi sostenuta fin dall’inizio) e il 30 dicembre 2008, nonostante la legge istitutiva non preveda nessun limite temporale e che le successive modifiche abbiano previsto il finanziamento con incrementi a decorrere dal 2010.
Vi sono comunque alcune novità nel decreto del 19 novembre che di seguito evidenziamo.
Destinatari:
a) coniuge e figli e, in loro mancanza, genitori, fratelli, sorelle dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro assicurati obbligatoriamente all’INAIL;
b) i superstiti dei lavoratori occupati nel settore marittimo (assicurati all’IPSEMA);
c) i superstiti degli assicurati deceduti per infortuni in ambito domestico (Legge 493/199 assicurazione casalinghe/i);
d) i superstiti delle vittime da infortunio privi di copertura assicurativa obbligatoria di cui al Testo Unico 1124/65; su questo aspetto riconfermiamo la nostra interpretazione estensiva (vedi circolari precedenti) ovvero che i beneficiari del Fondo devono intendersi sia i non assicurati ma anche i non assicurabili (a titolo di esempio i vigili del fuoco).
Misura:
a) riconfermata la misura del beneficio “una tantum” che varia da 1.500 a 2.500 euro in base al numero dei familiari superstiti;
b) tra le più rilevanti novità segnaliamo che non è più previsto un limite di reddito per la misura piena dell’una tantum (in precedenza gli importi del beneficio erano ridotti del 50% qualora gli aventi diritto appartenessero ad un nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 50.000 euro);
c) il beneficio non è soggetto a tassazione ed è annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili;
d) nei casi di erogazione della prestazione una tantum, l’INAIL o l’IPSEMA liquidano un’anticipazione della rendita ai superstiti (art. 85 del T.U. 1124/65) pari a 3/12 della rendita annua calcolata sul minimale di legge in vigore.
Tempi per la domanda:
Il nuovo decreto introduce un termine per presentare la domanda.
L’istanza deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da uno solo degli aventi diritto, entro 40 giorni dalla data del decesso, alle sedi competenti per territorio dell’IPSEMA e dell’INAIL  (anche per i non assicurati).
Viene altresì precisato che per gli infortuni verificatisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto (2 febbraio 2009) e per i quali non sia stata già trasmessa la relativa istanza, la medesima dovrà essere presentata, entro 40 giorni dalla predetta data, ovvero entro il 13 marzo 2009.
Procedura di accertamento:
Il beneficio è erogato, entro trenta giorni dall’accertamento sommario dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio sul lavoro.
Il recente decreto ministeriale aggiunge che, qualora a seguito della procedura ordinaria si riscontri che il decesso sia riconducibile all’infortunio, diversamente dall’accertamento sommario, gli Istituti (appare ovvio ma è stato precisato)  dovranno erogare l’una tantum agli aventi diritto.
L’INAIL, come si ricorderà, con nota del marzo 2008 aveva dato indicazioni alle proprie sedi di tenere in apposita evidenza le domande pervenute, finalizzate all’erogazione del benefico a carico del Fondo, in attesa di disposizioni ministeriali. E’ evidente che il recente decreto rende operativa l’attuazione delle norme di cui trattasi.

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