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Indennità di disoccupazione e lavoro intermittente
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Ottobre 27, 2008
Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello sulla riconoscibilità dell’indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato, senza obbligo di risposta alla chiamata, ha ribadito che ove l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata non sia pattuito, al medesimo deve essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nel caso di specie ricorrano le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.
Non è così per il contratto di lavoro intermittente avente la caratteristica dell’obbligo di risposta alla chiamata, nel cui caso infatti si dovrà ritenere esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione durante il quale il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività, percependo però la relativa indennità di chiamata.
L’indennità di disoccupazione potrà essere riconosciuta, in questo caso, solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
Per ulteriori informazioni: INCA CGIL Siena, La Lizza 11, tel. 0577-254842.
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