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Trattamento dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Aprile 11, 2008
I giorni dedicati alle operazioni elettorali sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa (art. 119 del T.U. 361/57, modificato dalla legge 53/90), con il conseguente obbligo per il datore di lavoro di consentire l’assenza e di retribuirla. Il diritto ai riposi compensativi e alle assenze retribuite compete anche ai rappresentanti di lista (legge n. 53 del 1990).
Essendo l’attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 L. 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito alle aziende richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se l’eventuale turno di lavoro fosse collocato in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
Per quanto riguarda i riposi compensativi ribadiamo l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse.
In altri termini i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), in forza della “voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale” (così Corte Cost. n. 452 del 1991). Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo saranno il mercoledì ed eventualmente il giovedì.
Comunque in caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Qualora l’azienda si dovesse rifiutare di concedere l’immediata fruizione delle giornate di cui sopra è opportuno non assentarsi, ma rivendicarne il godimento, ovvero il pagamento, successivamente e comunque non oltre il corrente anno.
Riepilogando:
le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad un’assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
per i giorni festivi (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta), il lavoratore ha diritto di usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile;
operazioni di scrutinio che si protraggono oltre la mezzanotte: nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano, anche solo per poche ore, dopo la mezzanotte del lunedì i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata lavorativa del martedì e spetta loro l’intera retribuzione (sentenza Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).
N.B. Per beneficiare dei permessi e dei riposi i lavoratori designati scrutatori o nominati rappresentanti di lista devono esibire preventivamente al datore di lavoro il certificato di designazione, emesso dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza, o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente dovranno produrre copia della stessa certificazione, firmata e timbrata dal presidente del seggio con l’indicazione delle giornate di presenza e con l’orario di inizio e fine delle operazioni elettorali.
Argomenti: CGIL, elezioni, normative |