« Epifani: “Salari e pensioni, autunno di lotte” | Home | Una manovra sbagliata e inadeguata »
Rinnovo CCNL acconciatura ed estetica
di Ufficio Stampa CGIL Siena | Luglio 8, 2008
E’ stato sottoscritto ieri il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende artigiane dell’acconciatura, dell’estetica, tricologia non curativa, tatuaggio e piercing.
Questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguarda circa 200.000 dipendenti e 126.000 imprese artigiane del settore.
La parte economica copre il quadriennio dal 1° Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2008 e prevede un aumento medio mensile a regime (riferito al 3° livello) di 95 euro.
Gli incrementi salariali saranno corrisposti in due tranches di pari importo, la prima a decorrere dal 1 Agosto 2008, la seconda dal 1 Dicembre 2008.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale verrà erogata una somma una tantum di 470 euro, anch’essa corrisposta in due tranches: la prima di 370 euro con la retribuzione del mese di Agosto 2008 e la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di Novembre 2008.
Per la parte normativa:
Si ribadisce il principio che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro dipendente nel settore artigiano. Nel contratto viene disciplinato il lavoro a tempo determinato e sono state individuate le causali per cui è possibile assumere con tale motivazione, mettendo in relazione il numero dei tempi determinati assumibili con le dimensioni dell’impresa ed infine demandando alla contrattazione regionale l’individuazione di ulteriori eventuali casistiche di ricorso al tempo determinato, così come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 368/01 (Esclusioni e discipline specifiche, comma 7)
Altre importanti novità riguardano:
*Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari, lavoratori diversamente abili e donatori di midollo osseo e malattie tubercolari con il recepimento delle normative attualmente in vigore.
*Per i lavoratori affetti da malattie di rilevante gravità viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica, compresa la retribuzione per i primi 30 giorni di cura a completo carico del datore di lavoro.
*Estensione dei congedi per grave infermità/lutto non solo ai parenti entro il 2° grado ma anche agli affini (conviventi per grave infermità e non conviventi per lutto).
*Diritto allo studio: riconoscimento per i corsi regolari di studio e per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore e diplomi universitari o di lauree o master, sono compresi anche i corsi di alfabetizzazione per i lavoratori stranieri.
*Inserimento delle norme previste dal D.Lgs. 61/00 e successive modificazioni per i lavoratori a tempo parziale. Si precisa che il part-time orizzontale ha lo stesso periodo di comporto del tempo pieno; per il part-time verticale o misto il periodo di comporto è non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera (preavviso e ferie stessa durata del tempo pieno).
*Inserimento delle norme su molestie sessuali e mobbing.
*Si è convenuto di istituire una Commissione Paritetica che dovrà affrontare il tema della classificazione professionale con l’inserimento di nuovi profili. Con decorrenza immediata si è modificata la classificazione.
*Per l’inquadramento al 1° livello viene esclusa la dicitura ”posseggono cognizioni di acconciature storiche” e viene inserito il profilo addetto/a alla reception, vendita di prodotti cosmetici.
*Orario di lavoro: rimane l’articolo contrattuale precedente e vengono confermate le 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una diversa distribuzione dell’orario compresa la flessibilità dell’orario, la multiperiodalità, potrà essere concordata al 2° livello
*Inserimento dell’apprendistato professionalizzante: rimane confermata la durata di 5 anni per gli acconciatori e di 18 mesi per le manicure e pedicure esclusivamente estetico.
Il trattamento economico sarà in percentuale sulla base dell’inquadramento del livello finale, non più con l’obbligatorietà di inserimento per tutti gli apprendisti al 3° livello.
Apprendisti con livello finale 3°, 2°, 1°: la retribuzione sarà la seguente: 1° e 2° semestre 65%, 3° semestre 70%, 4° semestre 78%, 5 e 6° semestre 85%, 7° e 8° 90%, 9° semestre 95% , ultimi 6 mesi 100%.
Apprendista manicure e pedicure con livello finale 3°: la retribuzione sarà la seguente : 1° semestre 63%, 2° semestre 80%, e 3° semestre 100%
*Riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi per chi è in possesso di titolo di studio post-obbligo o qualifica.
*Riconoscimento del trattamento economico di malattia per gli apprendisti come per i qualificati.
Filcams CGIL Siena
Argomenti: CGIL, contrattazione, contratti, FILCAMS |